Le Sezioni Unite su deposito di documento a fini probatori, scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito e imposta di registro

Possono enunciarsi i seguenti principi di diritto: il deposito di documento a fini probatori in procedimento contenzioso non costituisce “caso d’uso” in relazione all’art. 6 del d.P.R. n. 131/1986;la scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito che, come tale, abbia carattere meramente ricognitivo di situazione debitoria certa, non avendo per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d’uso. Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 16.3.2023, n. 7682 Download CondividiPost correlati:Imposta di registro in caso di deposito di un atto in giudizio con effetti sfavorevoli per il contribu ..........

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