Le regole probatorie ordinarie sono informate al criterio della idoneità rappresentativa: no al ‘più probabile che non’ generalizzato

Ai fini della individuazione della condotta di natura colposa da cui si assume che sia derivato l’evento deve farsi ricorso ad una regola di piena attendibilità e congruità rappresentativa degli elementi di prova acquisiti, non potendosi fare ricorso a parametri probabilistici, valendo il criterio del “più probabile che non” solo con riferimento al profilo del nesso di causalità tra una condotta oggetto di compiuto apprezzamento e un determinato evento.

Nell’accertamento della condotta e della sua natura colposa valgono infatti le regole probatorie ordinarie, informate al criterio della idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti: in tema di responsabilità civile, il criterio del “più probabile che non” costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità – regolante cioè l’indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi – mentre la valutazione del compendio probatorio (nella specie, con riferimento ad un determinato comportamento in tema di responsabilità medico-sanitaria) è informata al criterio della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti – ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità.

Tribunale Tivoli, sezione prima, sentenza del 14.10.2022, n. 1459


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