Le prove legali prevalgono sempre (PLe > Pli), ma vige un principio di atipicità

Nel nostro ordinamento, le prove vanno ammesse alla luce dei parametri della pertinenza e della non manifesta irrilevanza; la loro valutazione compete al giudice, che esercita le proprie attribuzioni alla luce della migliore scienza ed esperienza disponibili, ed assicurando in ogni caso la prevalenza delle prove legali (art. 116 c.p.c.). Ritenere ammissibili e rilevanti soltanto le prove “ufficiali” comporterebbe una ingiustificata limitazione del diritto di difesa e renderebbe più difficoltoso alla parte assolvere all’onere della prova delle proprie allegazioni. Nel sistema probatorio italiano, che si ispira al principio dell’atipicità dei mezzi di prova e che amme ..........

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