L’applicazione, da parte del giudice di primo grado, di una delle norme invocate quale titolo di responsabilità tra giudicato e appello incidentale

In tema di risarcimento dei danni, l’applicazione, da parte del giudice di primo grado, di una delle norme invocate quale titolo di responsabilità non comporta la formazione di un giudicato implicito, trattandosi di mera qualificazione giuridica, sicché l’attore, totalmente vittorioso in primo grado, non ha l’onere di proporre appello incidentale al fine di far ricondurre la responsabilità del danneggiante ad una diversa fonte. Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 3.10.2022, n. 28664 Download CondividiPost correlati:Invalidità della costituzione di una delle parti  e irregolarità della costituzione in primo grado non sollevata ..........

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