La tardiva proposizione di eccezioni deve essere rilevata d’ufficio dal giudice indipendentemente dall’atteggiamento processuale della controparte

In forza del regime di preclusioni introdotto dalla L. n. 353 del 1990, che è inteso non solo a tutela dell’interesse di parte, ma anche dell’interesse pubblico a scongiurare l’allungamento dei tempi del processo, la tardiva proposizione di eccezioni deve essere rilevata d’ufficio dal giudice indipendentemente dall’atteggiamento processuale della controparte al riguardo. D’altro canto, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., così come modificato dal D.L. 21 giugno 1995, n. 238, art. 3, reiterato e convertito in L. 20 dicembre 1995, n. 534, il convenuto che si costituisce tardivamente decade dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali e quan ..........

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