La simulazione di un contratto di compravendita è opponibile al fallimento dell’acquirente?

La simulazione di un contratto di compravendita è opponibile al fallimento della parte acquirente se l’accordo simulatorio venga provato con controdichiarazione dotata di data certa, ex art. 2704 c.c., anteriore al fallimento e perfezionatasi in epoca anteriore o coeva all’atto simulato, essendo irrilevante che il prezzo dichiarato nel contratto sia stato o meno, in tutto o in parte pagato. Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 19.7.2022, n. 22654 Download CondividiPost correlati:Domanda risarcitoria promossa dal promissario acquirente nei confronti dell'amministratore della società di capitali promittente venditrice, competenza Settembre 12, 2023 Canoni di ..........

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