La SC su compenso avvocato e aumento del 30% in caso di deposito degli atti mediante modalità telematiche: nozione e insussistenza dell’obbligo per il giudice di procedere all’aumento

Con riferimento al D.M. n. 55 del 2014 art. 4, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 art. 1, comma 1 bis, va osservato che la disposizione richiamata, secondo la quale il compenso determinato è “di regola” ulteriormente aumentato in caso di deposito degli atti mediante modalità telematiche, implica che gli stessi siano redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto. Ciò posto, l’espressione “di regola” non indica, tout court, la sussistenza di un obbligo per il giudice, mentre, al contempo, l’aumento presuppone non solo il deposito in via telematica, ma anche la possibilità di utilizzo di collegamenti ipertestuali che consentano di “navigare” agevolmente e rapidamente all’interno del testo (nella specie, nessuna indicazione al riguardo viene offerta da parte ricorrente, secondo cui erroneamente il Tribunale non avrebbe provveduto a disporre l’aumento nella misura del 30% del compenso liquidato.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 9.11.2022, n. 32968

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