La ripresa del processo notificatorio è rimessa alla parte istante: no a preventiva autorizzazione del giudice, sì a scambio di informazioni con l’ufficiale giudiziario

Con riferimento all’ipotesi in cui la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, la ripresa del processo notificatorio (utile ai fini del rispetto del termine, con la conseguenza che l’avvenuta notifica avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento) è rimessa alla parte istante e deve escludersi la possibilità di chiedere una preventiva autorizzazione del giudice, vuoi perchè questa sub-procedura allungherebbe ulteriormente i tempi processuali, vuoi perchè non sarebbe neanche utile al fine di avere una previa valutazione certa circa la sussistenza delle c ..........

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