La rinuncia all’azione preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall’accettazione dell’altra parte
La rinuncia all’azione – a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, che, per avere efficacia, deve essere accettata nei modi prescritti dal codice di rito (art. 306) – preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall’accettazione dell’altra parte, perché, estinguendo l’azione stessa, assume l’efficacia di una pronuncia di rigetto, nel merito, della domanda e fa, quindi, venir meno l’interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia negativa sull’azione proposta (e rinunciata).
Tribunale di Bari, sentenza del 18.6.2020
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