La regola della necessaria produzione di tutti gli estratti conto vale anche quando sia il correntista ad agire nei confronti della banca?

Posto che, come da costante giurisprudenza di legittimità, quando è la banca che agisce per il pagamento di un saldo di conto corrente è richiesta in ogni caso la produzione di tutti gli estratti conto, pena il rigetto ineluttabile della domanda di pagamento del saldo, vi si chiede se lo stesso principio debba affermarsi quando ad agire sia il correntista, evocando, nel citare in giudizio la banca, l’invalidità contrattuale (nella specie il correntista aveva agito allo scopo di ottenere la ripetizione di somme addebitate per effetto di clausole nulle; ogni forma di remunerazione del credito qualora ricorra la pattuizione di un interesse usurario; l’applicazione dei soli interessi legali in luogo delle altre remunerazioni qualora manchi la forma scritta e quindi la ripetizione della differenza che ne scaturisce; la somma addebitata a titolo di commissione di massimo scoperto quando sia nulla per indeterminatezza dell’oggetto; la somma complessiva addebitata a titolo di capitalizzazione trimestrale qualora sia stata applicata senza la ricorrenza della c.d. reciprocità e quindi in violazione dell’art. 1283 c.c.). Va al riguardo affermato che la detta regola della necessaria produzione di tutti gli estratti conto, in linea di principio, deve valere anche quando sia il correntista ad agire, posto che la nota regola probatoria fissata dall’art. 2697, I co., c.c. si applica a chiunque agisca in giudizio (“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”).

Mancando il contratto di conto corrente ordinario, non può dirsi che il contratto sia stato stipulato in assenza di prova scritta; risultato probatorio che in astratto potrebbe acquisirsi solo per il tramite di una prova testimoniale o interrogatorio formale: impossibile da ottenere invece quando come nel caso in esame si conosca il numero identificativo del contratto.

Tribunale di Taranto, sezione seconda civile, sentenza del 28.10.2019, n. 2673 (Giudice dott. Claudio Casarano)

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