La nullità della notifica del decreto ingiuntivo non determina in sé l’inesistenza del titolo esecutivo: conseguenze pratiche in ordine agli strumento di tutela

La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sé l’inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all’esecuzione intrapresa in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., restando invece attribuita alla competenza funzionale del giudice dell’opposizione al decreto – ai sensi dell’art. 645 c.p.c. e, ricorrendone le condizioni, dell’art. 650 c.p.c. – la cognizione di ogni questione attinente all’eventuale nullità o inefficacia del provvedimento monitorio.   Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 15.11.2019, n. 29729 Condividi ..........

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