La novità normativa sulla non impugnabilità dell’estratto di ruolo vale solo per il futuro: CTP Reggio Emilia contraddice CTP Catania, Siracusa e Latina

Va affermato  il principio che il disposto dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/73, come  introdotto dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 (in G.U. 20/12/2021, n.301) che ha  disposto con l’art. 1, comma 1, la conversione con modificazioni del D.L. 21  ottobre 2021, n. 146, secondo cui “L’estratto di ruolo non e’ impugnabile. Il ruolo  e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono  suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in  giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la  partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto  nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso  dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del  regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18  gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del  presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una  pubblica amministrazione”: è norma applicabile solo ai ricorsi presentati a far  tempo dal 21 dicembre 2021, giorno di sua entrata in vigore; infatti la stessa  non può essere qualificata come norma di interpretazione autentica [si ringrazia per la segnalazione Ivano TARQUINI].

Commissione Tributaria Provinciale di REGGIO NELL’EMILIA, Sezione 01, sentenza del 26.1.2022

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