La notifica al “collega di studio”

Va confermato che è da considerare “addetto all’ufficio”, ed incluso tra le persone cui la copia dell’atto può essere validamente consegnata ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 2, colui che si qualifichi “collega di studio” dell’avvocato destinatario dell’atto, in quanto la natura del rapporto stabilmente intercorrente fra detti soggetti fa presumere che il consegnatario, essendo stato rinvenuto nello studio comune al destinatario ed avendo accettato di ricevere la copia dell’atto, provvederà ad effettuare la consegna al destinatario medesimo (nel caso di specie la SC osserva che, pur dovendosi ritenere che l’assenza del r ..........

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