La domanda formulata da un convenuto nei confronti di un altro va qualificata come domanda riconvenzionale: conseguenze pratiche
La domanda formulata da un convenuto nei confronti di un altro va qualificata come domanda riconvenzionale, sicché ad essa si applicano le forme previste per questa. In difetto quindi, con riferimento al caso di specie, dell’istanza di differimento dell’udienza ai sensi dell’art. 418 c.p.c. (al fine di consentire la notifica della memoria contenente la riconvenzionale all’altra convenuta), la relativa domanda non può che essere dichiarata inammissibile.
NDR: in argomento si veda Cass. 7258/2013, 25415/2017 e 6846/2017.
Tribunale di Roma, sentenza del 17.9.2020
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