La difficoltà della prova non può mai tradursi in esonero, neanche se la prova manca per fatti imputabili all’altra parte.

L’obiettiva difficoltà, in cui si trovi la parte, di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto vantato non può condurre ad una diversa ripartizione del relativo onere della prova, che grava, comunque, su di essa; né, d’altro canto, la circostanza che detta prova sia venuta a mancare per fatti imputabili alla parte che ha interesse contrario alla prova stessa, implica che questa debba considerarsi acquisita e la domanda debba essere accolta [Tribunale di Roma, sezione seconda, sentenza del 12.9.2013]. Scarica qui la sentenza >> CondividiPost correlati:Il CTU non può indagare d’ufficio su fatti non ritualmente allegati, acquisire la prova dei fatti costitutivi ..........

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