La certificazione del passaggio in giudicato della sentenza tributaria

Nel processo tributario, in mancanza di una previsione specifica sulla certificazione del passaggio in giudicato della sentenza, va applicato per “analogia legis”, secondo la previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, l’art. 124 disp. att. c.p.c., sicché è necessario che il segretario della commissione tributaria, provinciale o regionale, certifichi, in calce alla copia della sentenza contenente la relazione della notificazione alla controparte o alla copia della sentenza non notificata, che nei termini di legge non è stata proposta impugnazione. Cassazione civile, sezione tributaria, ordinanza del 28.1.2022, n. 2608 2608_1Downl ..........

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