Istanze di prova: valutazione sincronica e complessiva

L’assunzione di testi non indicati in lista è ammissibile solo nei limiti previsti dall’art. 257 c.p.c. la cui enunciazione deve ritenersi tassativa. Esiste il principio della valutazione sincronica e complessiva delle istanze di prova delle parti con la non ammissibilità di sostituzione dei testimoni con altri non indicati nei modi e nei termini previsti di cui all’art. 244 c.p.c. Scarica qui la sentenza in formato pdf >>   CondividiPost correlati:Valutazione delle prove, apprezzamento discrezionale, valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, ragionamento probatorio ragionevole e plausibile Maggio 25, 2021 La valutazione della prova ..........

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