Irragionevole durata del processo e legge di Stabilità 2016: per l’indennizzo bisogna esperire rimedi preventivi (artt. 702bis-183bis-281sexies c.p.c.), altrimenti la domanda è inammissibile. Ridotto comunque il quantum.

 

Il 25.10.2015 è stato presentato in Senato il Disegno di Legge n. 2111/2015, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (c.d. Legge di stabilità 2016).

Il testo, all’art. 39, innova la normativa in tema di indennizzo da irragionevole durata del processo (L. 89/2001), sia sotto il profilo dell’an, che del quantum:

-sotto il profilo dell’an, viene introdotto l’onere di attivare rimedi preventivi, per rendere ammissibile la (eventuale) successiva domanda di indennizzo da irragionevole durata (“è inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all’irragionevole durata del processo”); vengono altresì aumentati i casi in cui non è riconosciuto alcun indennizzo;

-sotto il profilo del quantum, la liquidazione viene fissata tra 400,oo ed 800,oo euro, per ciascun anno o frazione di anno, oltre il termine di ragionevole durata.

I rimedi preventivi sono essenzialmente:

rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.;

switch procedimentale di cui all’art. 183 bis c.p.c.;

decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281 sexiex c.p.c.

 

Ecco il testo dell’art. 39 della c.d. Legge di stabilità 2016 presentata in Senato e, successivamente, la relazione illustrativa alla novella.

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