Invalidità del contratto di patrocinio: che succede alla procura alle liti?

La distinzione tra contratto di patrocinio e procura alle liti fa sì che l’invalidità del primo non si riverberi necessariamente sulla seconda e, dunque, non privi il difensore dello ius postulandi per la parte che si difende in un giudizio. La procura alle liti, come atto interamente disciplinato dalla legge processuale, è infatti insensibile alla sorte del contratto di patrocinio, soggetto alla disciplina sostanziale relativa al mandato; la nullità del contratto di patrocinio, pertanto, non toglie al difensore lo “ius postulandi” attribuito con la procura. Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 19.9.2019, n. 23335 CondividiPost correlati:Procura alle liti ..........

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