Introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione all’esito dell’esaurimento della fase sommaria, forma dell’atto introduttivo

A norma dell’art. 618 c.p.c. (nel testo attualmente vigente), l’introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione, all’esito dell’esaurimento della fase sommaria, deve avvenire con la forma dell’atto introduttivo relativa al rito con cui va trattata l’opposizione nella fase a cognizione piena, sicchè ove si applichi ex art. 618 bis c.p.c., comma 1, il rito del lavoro, il giudizio di merito va introdotto con ricorso da depositare nella cancelleria del giudice competente entro il termine perentorio fissato dal giudice.     Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 16.5.2017, n. 12158 Condi ..........

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