Intervento in appello: quando è consentito?

L’intervento in appello è consentito esclusivamente a chi, non avendo già partecipato al primo grado, sarebbe legittimato a proporre l’opposizione di terzo a norma dell’art. 404 del c.p.c., sia ordinaria che revocatoria (sulla scorta della dimostrazione del rischio di un pregiudizio eventuale – non necessariamente effettivo – che possa derivare dall’emananda sentenza), giacché l’art. 344 c.p.c., nell’apprestare uno strumento di tutela anticipata, consente ai terzi di fare valere le proprie ragioni ancor prima che sia emessa la sentenza che potrebbe pregiudicarle, sempre che si tratti d’intervento principale ossia nel caso in cui il terzo ..........

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