Intervento di terzo in appello: questi i limiti

L’intervento di terzo in appello è ammissibile soltanto quando l’interveniente proponga un intervento autonomo, assimilabile alla proposizione di una opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., comma 1, ovvero allorchè il terzo faccia valere nel giudizio una pretesa del tutto autonoma da quella formante oggetto di contestazione tra le parti originarie, e incompatibile con la situazione giuridica accertata dalla sentenza di primo grado o con quella che eventualmente potrebbe essere accertata dalla sentenza di appello [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del  30.12.2014, n. 27530]. Scarica qui la sentenza >> CondividiPost correlati:Intervento volontario e preclusioni proce ..........

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