Interruzione della prescrizione, produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora e dell’avviso di ricevimento della raccomandata, presunzione di corrispondenza tra copia prodotta e missiva ricevuta
Ai fini dell’interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all’avviso di ricevimento ex adverso della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto.
Corte di appello di Bari, sentenza del 25.10.2022
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