Interrogatorio formale, rinuncia

La rinuncia all’interrogatorio formale può essere anche tacita e desumibile dal contegno della parte richiedente successivamente all’ammissione (ad es., ove siano state rassegnate le conclusioni), nonchè intervenire anche durante l’espletamento del mezzo istruttorio, quale manifestazione dell’intento di non proseguire nell’ulteriore acquisizione di altre dichiarazioni della controparte, senza alcuna incidenza su quelle già assunte. Essendo funzione dell’interrogatorio formale quella di provocare la confessione dell’avversario e non quella di acquisire dichiarazioni favorevoli all’interrogando o semplici chiarimenti, resta salva la facol ..........

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