Interpretazione della legge, lacuna normativa: quando può essere colmata secondo i principi generali (che è altro rispetto all’analogia e all’interpretazione costituzionalmente orientata)?

In assenza d’una disposizione espressa o della concreta possibilità di estensione analogica di altra norma, ex art. 12 disp. prel. c.c., comma 2, la lacuna va colmata secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico (che nella specie indubbiamente militano nello stesso senso dell’art. 68 c.p.p., comma 4, abrogato). Non si tratta né di far rivivere una norma abrogata, né di invadere la sfera di competenza del legislatore (chè, anzi, l’art. 12 disp. prel. c.c., comma 2, espressamente consente il ricorso alla analogia iuris in assenza d’una disposizione specifica), né di procedere ad un’interpretazione costituzionalmente orientata, difettando a tal fine una disposizione specifica applicabile e teoricamente suscettibile di diversa interpretazione (si tratta, nel caso di specie, spiega la SC, di prendere atto che fra i principi generali che regolano la materia della ricusazione del giudice vi è anche quello per cui la competenza a conoscerne è sempre attribuita o ad un collegio dello stesso ufficio o al giudice superiore: cfr. art. 53 c.p.c., comma 1 e art. 40 c.p.p., commi 1 e 2; si tratta di principi, trasfusi in previsioni normative, coerenti con quello di necessaria terzietà anche del giudice chiamato a decidere della ricusazione).

Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza del 22.9.2020, n. 19893

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