Interpretazione della legge è diversa dall’interpretazione del contratto

Occorre considerare che l’art. 12 preleggi e l’art. 1362 c.c. assegnano un ruolo diverso all’interpretazione letterale.

L’art. 12 preleggi (“nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”), nell’interpretazione della legge, assegna un valore prioritario al dato letterale, individuando, quale criterio ulteriore, l’intenzione del legislatore. L’art. 1362 c.c., ai fini della interpretazione dei contratti, ribalta la prospettiva, imponendo all’interprete di “indagare su quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole”.

Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza del  25.01.2022, n. 2173

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