Intermediari finanziari e prova testimoniale dell’avvenuta informativa

La prova dell’assolvimento degli obblighi informativi incombenti sull’intermediario può essere data anche mediante deposizione testimoniale del funzionario della banca, non essendo richiesta la prova scritta  e non essendo il dipendente incapace a testimoniare.   Cassazione civile, sezione prima, sentenza del  12.11.2019, n. 29242 CondividiPost correlati:Sì alla prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal proprio perito Aprile 17, 2023 Vizio per omessa ammissione prova testimoniale: serve la certezza e non la probabilità Luglio 5, 2022 Inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto, strumenti di ..........

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