Infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato, attore soccombente nei confronti del convenuto: conseguenze sulle spese di lite

In tema di spese processuali, la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l’applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro, anche quando l’attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest’ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale. NDR: in tal senso Cass. n. 10070/2017. Tribunale di Milano, sentenza del 20.1.2020, n. 491 491Download CondividiPost correlati:Sentenza che accoglie sia la domanda principale sia quella di g ..........

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