Indipendenza dell’avvocato: no a pressioni o condizionamenti correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale

Nell’esercizio dell’attività professionale, l’avvocato deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale (Nel caso di specie, era insorta controversia tra il professionista ed il proprio assistito nel corso del rapporto professionale). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Merli), sentenza n. 174 del 19 dicembre 2019 (pubbl. 28.7.2020) Download CondividiPost correlati:L’avvocato dell’attore esercita la professione nei medesimi locali dell’avvocato del convenuto: quali conseguenze deontologiche? Dicembre 6, 2023 Compenso a ..........

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