Incompetenza: il giudice avanti al quale la causa è stata riassunta può richiedere d’ufficio il regolamento di competenza non oltre la prima udienza di trattazione

Il giudice indicato come competente da quello originariamente adito, e innanzi al quale la causa sia stata riassunta, può richiedere d’ufficio il regolamento di competenza non oltre la prima udienza di trattazione, salvo che debba svolgere attività processuali, come assumere sommarie informazioni, strettamente funzionali alla valutazione riguardanti la prospettabilità del conflitto di competenza, nel qual caso la richiesta del regolamento deve seguire senza soluzione di continuità le dette attività processuali. NDR: in senso conforme si veda Cass., 2/8/2018, n. 20445. Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 27.1.2021, n. 1736 Download ..........

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