Incapacità a testimoniare: rileva solo l’interesse giuridico

L’interesse che determina l’incapacità a testimoniare ai sensi dell’art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, che comporta una legittimazione litisconsortile o principale ovvero secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri controinteressati. Tale interesse, pertanto, non si identifica con l’interesse di mero fatto che un testimone (come, nella causa relativa alla legittimità del licenziamento, la persona aggredita dal lavoratore licenziato) può avere a che la controversia sia decisa in un certo modo [Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del  25.11.2014, n. 25015]. Scarica qui la sentenza >> CondividiPost correlati:Incapacità a testimo ..........

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