Inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l’omessa pronuncia su una domanda riconvenzionale non riproposta in appello, sotto il profilo di un diverso regolamento delle spese giudiziali

Va enunciato il seguente principio: è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l’omessa pronuncia del giudice di primo grado su una domanda riconvenzionale avanzata dalla controparte e non riproposta in appello, sotto il profilo che l’eventuale rigetto di essa avrebbe potuto portare ad un possibile diverso e più favorevole regolamento delle spese giudiziali, in quanto tale omessa pronuncia, che non depone per un implicito rigetto, comunque non incide sulla soccombenza dell’attore e non gli arreca alcun concreto pregiudizio, né l’acquiescenza prestata dal convenuto alla sentenza di primo grado può qualificar ..........

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