Impugnazione, rigetto integrale o inammissibilità: il giudice è tenuto al raddoppio del contributo unificato

  Il raddoppio del contributo unificato, previsto per i procedimenti di impugnazione iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, è dovuto per legge e il giudice è tenuto a dare atto della sussistenza o non dei presupposti per il raddoppio, che consistono nel rigetto integrale dell’impugnazione ovvero nella declaratoria di inammissibilità e quindi del fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del giudizio di impugnazione.     Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 19.9.2017, n. 21601 CondividiPost correlati:Cessazione della materia del contendere: no al raddoppio del contributo unificato Febbraio 7, 202 ..........

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