Illecito concorrenziale

Ai fini dell’illecito concorrenziale di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 2, rilevano tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all’accertamento della loro illiceità da parte dell’autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato.   Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 22.05.2019, n. 13846 CondividiPost correlati:Illecito disciplinare e prescrizione Ottobre 6, 2023 Illecito anticoncorrenziale e danno lungolatente Novembre 12, 2022 Illecito deontologico, procedimento disciplinare, prescrizione Marzo 1, 2024 Illecito disciplinare, richiamo verbale, impugnabilità Settembre 8, 2023 Manc ..........

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