Il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell’esecuzione ed a quello dell’opposizione per fatti anteriori alla sua definitività

Il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell’esecuzione ed a quello dell’opposizione per fatti anteriori alla sua definitività; ciò in virtù dell’intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto, ha potuto avere o sta avendo pieno sviluppo ed è stata od ha avuto la possibilità di essere od è tuttora in via di esame ex professo o comunque in via principale. Tribunale di Roma, sentenza del 7.10.2019 CondividiPost correlati:Sezioni Unite: giudizi di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, violazione dell’art. 2909 c.c., cosa giudica ..........

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