Il termine perentorio per la riassunzione della causa decorre dalla data dell’ordinanza di cancellazione (anche se in caso di nullità per mancata comunicazione del rinvio dell’udienza)

Il termine perentorio di un anno per la riassunzione della causa ai sensi dell’art. 307 c.p.c., comma 1, a seguito della cancellazione della causa dal ruolo – termine divenuto di tre mesi a seguito della modifica di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, non applicabile ratione temporis nella fattispecie in esame – decorre in ogni caso dalla data dell’ordinanza di cancellazione, anche se essa sia nulla per mancata comunicazione del rinvio dell’udienza ai sensi dell’art. 181 c.p.c. Nel caso della riassunzione del processo, infatti, il potere di iniziativa della parte viene esercitato non già per introdurre un giudizio di secondo grado, o comunque ..........

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