Il soccombente è tenuto a rimborsare alla parte vittoriosa l’IVA sulla somma dovuta in rimborso delle spese legali?

Va confermato che le somme dovute in rimborso dell’IVA vanno pagate in aggiunta all’importo capitale, quali spese accessorie, solo se l’avente diritto non abbia diritto al rimborso od alla detrazione dell’IVA, a causa dell’attività svolta. La parte soccombente in giudizio è quindi tenuta a rimborsare alla parte vittoriosa anche l’IVA sulla somma dovuta in rimborso delle spese legali, ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., solo quando l’avente diritto non sia titolare di partita IVA, quindi in grado di detrarre l’imposta. Inoltre, la sentenza che contenga condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, liquidandone l’ammontare, costituisce titolo esecutivo, pur in difetto di una espressa domanda e di una specifica pronuncia, anche per conseguire il rimborso dell’IVA che la medesima parte vittoriosa assuma di avere versato al proprio difensore, in sede di rivalsa e secondo le prescrizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 18 trattandosi di un onere accessorio che in via generale, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., comma 1, consegue al pagamento degli onorari al difensore. Rimane salva, comunque, per la parte soccombente, la facoltà di contestare sul punto il titolo esecutivo con opposizione al precetto o alla esecuzione, per far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del D.P.R. n. 633 del 1972, possono escludere nel caso di specie la concreta rivalsa o comunque l’esigibilità dell’IVA.

Tribunale di Roma, sentenza del 29.1.2021, n. 2159

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