Il rigetto dell’appello non permette una modifica della statuizione relativa alle spese processuali.

Il giudice di appello che rigetti il gravame non può, in assenza di uno specifico motivo di impugnazione in ordine alla decisione sulle spese processuali, modificare tale statuizione, compensando tra le parti le spese del giudizio di primo grado [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 15.10.2013, n. 23226]. Scarica qui la sentenza >> CondividiPost correlati:Impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali: su che base verificare l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione… Febbraio 21, 2023 Rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo: no alla compensazione integrale delle spese di lite processuali per “carenze di ..........

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