Il provvedimento di estinzione del processo esecutivo si impugna con reclamo: la Cassazione muta orientamento.

E’ più coerente con l’ordinamento processuale, complessivamente inteso, devolvere l’impugnazione anche del solo capo sulle spese di ogni provvedimento, definitorio di un procedimento diverso dal giudizio ordinario di cognizione, alla medesima impugnazione prevista per il capo del provvedimento che definisce il procedimento stesso, in merito o in rito. Ne consegue che, ove di un provvedimento di estinzione del processo esecutivo si intenda impugnare il solo capo di condanna del debitore alle spese (e, secondo la giurisprudenza consolidata, in quanto del tutto illegittimo in difetto di accordo delle parti), il mezzo di impugnazione non può più essere considerato il ricorso per ..........

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