Il praticante avvocato che esercita attività stragiudiziale soggiace alle norme deontologiche degli avvocati e all’art. 2233, co. 3, c.c. in tema di forma scritta dei patti in tema di compensi professionali

Dal momento dell’iscrizione all’albo dei praticanti, anche il laureato in giurisprudenza che eserciti attività stragiudiziale, facendo leva sulle qualità professionali in formazione (come avvenuto nel caso di specie dove, peraltro, nel compimento di alcuni atti vi è stata addirittura la spendita non lecita del titolo di avvocato), soggiace alle norme deontologiche degli avvocati (tra cui la valutazione di equità del patto cd. di quota di lite, nei termini precisati da Cass. 25012/2014) potendo, oltremodo, atteggiarsi anche a professionista a mente dell’art. 3 lett. c) del d.lgs. 206/2005. Allo stesso modo, si reputa applicabile anche al praticante il disposto di cui all’art. 2233 ..........

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