Il PM rinuncia all’istanza di fallimento presentata, conseguenze

Va confermato che il PM può rinunciare all’istanza di fallimento presentata, dovendosi, peraltro, evidenziare che tale rinuncia non determina effetti definitivi tramite la formazione di un giudicato, ragione per la quale si deve ritenere che il ricorso possa successivamente essere dallo stesso PM riproposto (ovviamente, ricorrendone i presupposti), senza pregiudizio alcuno per gli interessi pubblicistici sottesi, compresi quelli tutelati penalmente tramite l’esercizio dell’azione penale in relazione ad eventuali delitti per il cui accertamento è necessaria la dichiarazione di fallimento del debitore. Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 31.3.2 ..........

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