Il patto di determinazione del compenso avvocato deve essere redatto in forma scritta: conseguenze in materia di prove
Posto che ex art. 2233 c.c., comma 3, il patto di determinazione del compenso deve essere redatto in forma scritta, sotto pena di nullità, si osserva che la norma non può ritenersi implicitamente abrogata dalla L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 2, che stabilisce che il compenso spettante al professionista sia pattuito di regola per iscritto; infatti, secondo l’interpretazione preferibile, la novità legislativa ha lasciato impregiudicata la prescrizione contenuta nell’art. 2233 c.c., comma 3 in quanto la norma sopravvenuta non si riferisce alla forma del patto, ma al momento in cui stipularlo: essa, cioè, stabilisce che il patto deve essere stipulato all’atto
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