Il giudice che declina la competenza con l’ordinanza di cui all’art. 279 c.p.c., comma 1, deve provvedere sulle spese giudiziali

Nel giudizio ordinario di cognizione il giudice di merito, quando declina la competenza con l’ordinanza di cui all’art. 279 c.p.c., comma 1, deve provvedere sulle spese giudiziali, in quanto la decisione chiude il processo davanti a lui, e considerato che il riferimento alla sentenza, contenuto nell’art. 91 c.p.c., comma 1, è da intendere nel senso di provvedimento che chiude il processo davanti al giudice che lo pronuncia. Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 11.11.2019, n. 29033   CondividiPost correlati:Giudice del rinvio cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, principio della soccombenza applicato al ..........

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