Il divieto di produrre in giudizio corrispondenza tra avvocati vale anche per avvocati estranei alla pratica?

L’art. 48 Cod. deont. (già art. 28 codice previgente) ha inteso porre in via assoluta il divieto di produrre in giudizio corrispondenza tra professionisti espressamente qualificata riservata, a prescindere dal suo contenuto, prevedendo, a completamento del precetto, il divieto di produzione quando, pur in difetto dell’espressa qualificazione in termini di riservatezza, la corrispondenza riporti proposte transattive scambiate con i colleghi. Il divieto di riferire o produrre in giudizio la corrispondenza scambiata esclusivamente tra tra avvocati ex art. 48 cdf vale nei soli confronti dei legali delle parti e di chi subentri loro nel mandato difensivo, e non pure di avvocati estranei a ..........

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