Il convenuto può introdurre ulteriori fatti successivamente all’atto introduttivo ed alla comparsa di risposta?

L’argomento secondo cui è precluso al convenuto introdurre in ogni caso, successivamente all’atto introduttivo ed alla comparsa di risposta, ulteriori fatti, perchè ciò determinerebbe un illegittimo ampliamento del “thema decidendum”, è affermazione errata in diritto in quanto non collima con la disciplina del processo e specificamente con la disciplina della fase di trattazione volta per l’appunto a definire compiutamente il tema di indagine, correggendo e modificando le precedenti domande ed eccezioni. La chiave di volta del sistema è data dalla alternativa “novità” “modificazione”, e dall’arresto di questa Corte Cass. Sez. ..........

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