Il consulente può avvalersi di specialisti senza ulteriore autorizzazione
Il consulente può avvalersi dell’opera di esperti specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, nè una nomina formale, purchè egli assuma la responsabilità morale e scientifica dell’accertamento e delle conclusioni raggiunte dal collaboratore e fatta salva una valutazione in ordine alla necessità del ricorso a tale esperto “esterno” svolta successivamente dal giudice.
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 15.06.2018, n. 15768
CondividiPost correlati:Comunicazione a terzi da parte di un avvocato dove si invita
..........
L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo