Il consulente può avvalersi di specialisti senza ulteriore autorizzazione

Il consulente può avvalersi dell’opera di esperti specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, nè una nomina formale, purchè egli assuma la responsabilità morale e scientifica dell’accertamento e delle conclusioni raggiunte dal collaboratore e fatta salva una valutazione in ordine alla necessità del ricorso a tale esperto “esterno” svolta successivamente dal giudice.   Cassazione civile, sezione terza, sentenza del  15.06.2018, n. 15768 CondividiPost correlati:Comunicazione a terzi da parte di un avvocato dove si invita ..........

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