Gratuito patrocinio e nomina di difensore extra districtum

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 102, va affermato che è riconosciuto al soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato il diritto di nominare un difensore ed un consulente di parte che non operino all’interno del distretto di corte di appello ove è in corso il giudizio; al contempo, però, tale patrocinio non copre alcuni oneri, nello specifico le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.   Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 5.7.2018, n. 17656 CondividiPost correlati:Rilevanza del reddito di cittadinanza per l'ammissione al gratuito patrocinio (agenzia delle entrate, risposta 31/2022) Febbraio 22, 2022 Gratuito pat ..........

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