Giurisprudenza dopo correttivo Cartabia: se nel precetto non è indicata la competenza, allora le opposizioni si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato
Con il correttivo Cartabia (d.lgs. 164/2024), va indicato nel precetto quale sia il giudice competente per l’esecuzione, ex art. 480 comma 3 c.p.c.. L’eventuale violazione di tale obbligo determina conseguenza sulla notificazione e non sulla validità: “In mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall’articolo 149-bis.”