Giurisprudenza dopo Correttivo Cartabia: nuove formalità del precetto non sono a pena di nullità
La interpretazione letterale dell’articolo 480 c.p.c. (dopo correttivo) consente di ritenere che le “formalità” dell’atto di precetto che possono riconoscersi “essenziali”, in ragione della circostanza per cui la loro omissione è espressamente sanzionata con la nullità dell’atto, sono solo quelle di cui al II comma dell’art. 480 c.p.c. e, probabilmente, solo quelle di cui al primo periodo di quel comma, come induce a ritenere il fatto che il Legislatore abbia, nel secondo periodo, modificato l’incipit eliminando l’espressione “a pena di nullità”.
Senonchè mentre nel caso del secondo periodo del II comma dell’art. 480 c.p.c., l’emergenza letterale ha necessitato d’essere corroborata da una giurisprudenza di legittimità allo scopo di escludere che il Legislatore “minus dixit quam voluit”, tale esigenza non è necessaria per le formalità previste dal successivo III comma di quell’articolo.
Oltre ad un elemento sistematico, per cui quelle formalità non sono strutturalmente nel medesimo comma di quelle espressamente previste a “pena di nullità”; oltre ad un elemento letterale costituito, appunto, dalla mancata ripetizione della espressione “a pena di nullità”; la circostanza che convince che il Legislatore “tam voluit quam dixit”, ossia che abbia escluso
che il difetto di quelle formalità dovesse sanzionarsi con la nullità del precetto, è rappresentata dalla puntuale previsione di specifici “criteri suppletivi” per la individuazione di quel giudice della esecuzione, che sono all’ultima parte del III comma dove appunto è detto: “In mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall’articolo 149 bis”.
Detta formulazione riproduce, addirittura “precisandolo”, il contenuto del III comma dell’art. 480 c.p.c., nel testo anteriore la riforma, laddove era detto “Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante “nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria” . La precisazione evidentemente intende rimediare l’incertezza che poteva indursi nel debitore soprattutto laddove questi avesse avuto la proprietà di beni immobili in circondari diversi.