Giurisprudenza correttivo Cartabia: rito semplificato, domande ed eccezioni in prima udienza come conseguenza della riconvenzionale

Il co.3 dell’art. 281 duodecies c.p.c., vecchio testo, non permetteva all’attore alla prima udienza di introdurre nuove domande o eccezioni che fossero conseguenti alle difese svolte dalla controparte; all’esito del cd. correttivo Cartabia, invece, nel procedimento semplificato di cognizione, alla prima udienza, “a pena di decadenza, le parti possono proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti”; la norma si applica ai procedimenti introdotti dopo il 28.2.2023, in presenza di espressa norma transitoria).

Corte di Appello di Napoli, sentenza del 4.5.2025, n. 2190